Terra dei fuochi :
annullare la prescrizione
per il reato di disastro ambientale (art.434 c.p)
Terra dei fuochi :annullare la prescrizione per il reato di disastro ambientale (art.434 c.p) La tematica della prescrizione dei reati ambientali si lega alla questione relativa all'inclusione degli stessi nel novero dei cd reati permanenti. In assenza di una specifica definizione legislativa ,l'individuazione dei caratteri propri di tale categoria di reati è stata operata al livello dottrinale e giurisprudenziale prendendo le mosse dall'unico appiglio normativo,costituita dall'art.158 c.p. sulla "Decorrenza della prescrizione":Tale norma stabilisce che per il reato permanente o continuato la prescrizione decorre "dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione".
Si può affermare ,dunque,che il tratto caratterizzante del reato permanente è costituito dal fatto che l'evento lesivo e la sua consumazione perdurano per un certo periodo di tempo:l'offesa al bene giuridico tutelato si protrae nel tempo per effetto di una condotta persistente o volontaria del soggetto agente. Mentre quindi il reato istantaneo si consuma con unico atto in un preciso momento temporale,il reato permanente è caratterizzato da un'ininterrotta attività dell'agente (Cassazione Penale 47630/2008),di modo che la condotta e l'evento si presentano come un complesso unitario,sostenuto dalla volontà di protrarre nel tempo la violazione .
La consumazione del reato permanente coincide conseguentemente con la cessazione della permanenza stessa,e cio' costituisce la distinzione principale rispetto al reato istantaneo. L'individuazione del momento di consumazione del reato assume grande rilevanza nell'ambito dei reati in materia urbanistica ed edilizia poiché essa ha ricadute sull'individuazione del momento in cui inizia a decorrere il termine prescrizionale. La giurisprudenza unanime include gli illeciti ambientali nel novero dei reati permanenti ;si legge infatti in Cassazione Sezioni Unite Penali (12878/2003) che "i reati edilizi hanno natura permanente e la relativa consumazione perdura fino alla cessazione delle attività abusiva". Si aggiunga che secondo quanto stabilito dalla Legge 5 dicembre 2005 n°251 (cd. Ex Cirielli),il criterio di calcolo del termine prescrizione è ancora il tempo di maturazione della stessa al massimo della pena edittale stabilita dalla legge,con il correttivo costituito dalla fissazione di un minimo di 6 anni se si tratta di delitto e di 4 anni per le contravvenzioni.
la prescrizione per il reato permanente- anche ai sensi dell'art.158 c.p.- decorre,attualmente,dal compimento dell'azione che interrompe la condotta illecita ovvero,se la permanenza non risulti cessata,dalla data della sentenza di primo grado. Evidentemente,tanto produce evidenti distorsioni nel perseguimento degli illeciti ambientali posto che: -mediamente l'attivita' di indagine per i reati ambientali impegna un periodo pari a 2/4 anni; -la celebrazione del primo grado di giudizio arriva ad impegnare anche 6/7 anni -la definizione dell'intero procedimento supera,in molti casi,anche i 10 anni la prescrizione interviene,in molti casi ,già nel primo grado di giudizio per diventare,in modo quasi sistematico nei gradi successivi,la via di fuga assicurata di coloro i quali,anche avendo ampie disponibilità economiche da spendere nella vicenda giudiziaria,possono utilizzare la lungaggine processuale al fine i procurarsi una sostanziale impunità rispetto ai reati commessi.
Il dato centrale è dunque duplice: -individuare il momento consumativo del reato,che non può che coincidere con la verificazione dell'evento lesivo per la salute pubblica e non con gli atti diretti a cagionare il disastro ambientale -individuare il tempo di commissione del reato che,non puo' ritenersi arrestato alla mera cessazione della condotta antigiuridica(anche per effetto dell'intervento dello stato)ma che deve necessariamente considerarsi perdurare fino alla completa e definitiva rimozione degli effetti lesivi prodotti dalla stessa condotta antigiuridica . diventa di fatto indispensabile-onde evitare che si pervenga con estrema facilità a dichiararsi la prescrizione per un reato tanto grave e devastante per la salute pubblica - ,arrivare ad un intervento del Legislatore che puntualizzi il dato per il quale la permanenza del reato non cessa con il compimento dell'azione che interrompe la condotta illecita,ma perdura fino alla rimozione degli effetti conseguiti alla condotta stessa. Sarebbe opportuno che il Legislatore- utilizzando la teoria del cd. doppio binario che trova largo uso nei reati di mafia -intervenga sulla norma facendo obbligo al giudicante di condizionare la concessione di qualsivoglia beneficio alla documentata rimozione del pericolo per la pubblica incolumità,gravando lo stesso reo della prova della bonifica del territorio interessato dalle attività antigiuridiche di cui all'art.434 del c.p.
Due ,all'uopo,possono essere gli interventi ipotizzabili : - Arrivare alla introduzione di una specifica fattispecie di reato,cristallizzando il delitto di disastro ambientale attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 434 bis c.p. "Disastro ambientale" - Modificare l'art.434 c.p aggiungendo la previsione speciale della perduranza del reato fino alla rimozione degli effetti antigiuridici della condotta antigiuridica perseguita.
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al ministro dell'ambiente
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